L'aggiornamento della competenza professionale degli iscritti e' un obbligo derivante dal D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.


In attuazione delle disposizioni dell'art 7 del decreto il CNI ha adottato il Regolamento che disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.
Il Regolamento di Formazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013 e le linee di indirizzo nella circolare CNI n. 302 del 13/12/2013.
Si evidenzia che l’obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1° gennaio 2014, e che a tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo verranno accreditati 60 CFP (v. artt. 3 e 13).


Per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP. L'iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi degli articoli 4, 5 e 6. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.
Ai sensi dell’art. 4, i crediti formativi professionali (CFP) saranno riconosciuti solo per eventi formativi tenuti dagli Ordini territoriali degli Ingegneri e dagli Enti accreditati dal CNI. In ogni caso, spetterà all’Ordine territoriale il riconoscimento della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e la contemporanea assegnazione del numero di CFP riconoscibili (art. 7).


Secondo quanto indicato dall'art.7 del DPR 7 /08/2012 n.137 gli iscritti hanno i seguenti compiti :

a) la tempestiva comunicazione all'Ordine dei CFP conseguiti per mezzo di attività formative non organizzate dall'Ordine stesso, unitamente alle informazioni necessarie alla loro riconoscibilità, per la registrazione nella banca dati dei CFP degli iscritti ;

b) la conservazione della documentazione attestante il CFP conseguiti da presentare a richiesta in caso di controllo. Qualora un iscritto abbia esercitato la professione così come definita all' art.l, comma 1, lett. a},del DPR 7/08/2012 n.137 senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi dell'art.3, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

 

Nel sito web dell'Ordine o sul portale della formazione all'indirizzo http://bari.ordinequadrocloud.it/ e' possibile conoscere gli eventi formativi in programma giornalmente ed iscriversi on line a quelli di interesse.
Al fine di consentire una sempre piu' ampia e facile partecipazione agli eventi formativi e' stata implementata anche la possibilita' di annullamento diretto della registrazione agli eventi.

Per verificare l'aggiornamento formativo effettuato ed i propri crediti formativi riconosciuti si può consultare il sito www.mying.it

Per visualizzare la nuova guida per l'utilizzo del portale MyIng clicca QUI

 

Regolamento

Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale - TESTO UNICO 2018

Prot. 336 del 17.01.2018 - Osservazioni sulle problematiche applicative del Testo Unico 2018

Video Guida per l'autocertificazione dei 15 CFP

FAQ Aggiornamento professionale

Manuale della formazione CNI

Regolamento interno per la formazione

Linee guida per lo svolgimento di eventi formativi

Linee guida per la presentazione di proposte di coorganizzazione di eventi formativi

Scheda per la proposta di organizzazione di eventi formativi

Contratto per servizi di supporto all'organizzazione di eventi formativi

 

I soggetti esterni (società, Enti, associazioni di iscritti,ecc. ) che vogliano accreditarsi come partner o sponsor per eventi che organizzerà l’Ordine, al fine di consentire una più accurata valutazione delle proposte, trasmettono, almeno 30 giorni prima dell’evento, la documentazione indicata nelle Linee Guida per l'organizzazione di eventi formativi.